OBBLIGATORIO PER LEGGE

Corso RLS, rappresentante lavoratori sicurezza

Il corso RLS forma il Rappresentante dei Lavoratori, cioè il collegamento tra il datore di lavoro e i lavoratori, i quali vengono così attivamente coinvolti nel processo di gestione della sicurezza aziendale.  Il corso rappresentante lavoratori è obbligatorio per legge. Non essere in regola comporta sanzioni amministrative e penali.

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Tipologia

Su misura, in sede da noi oppure in azienda dal cliente.

Durata

Il corso base dura: 32 ore
L'aggiornamento dura: da 4 a 8 ore

Obbligatorio

Il corso è obbligatorio per legge, pena sanzioni amministrative e penali.

Rinnovo

Il rinnovo annuale è obbligatorio per aziende con più di 15 lavoratori, quinquennale per aziende con meno dipendenti.

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Formazione RLS: Il Programma

La formazione RLS è a carico del datore di lavoro e prevede i seguenti contenuti minimi:

Modalità di svolgimento dei corsi

La formazione non è mai stata così flessibile. I corsi si possono tenere:

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Presso Area 81

Presso la nostra sede formativa di
Via Statale, 11p – 23807 Merate LC.

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Presso la vostra azienda

Nel rispetto delle vostre esigenze produttive, con la partecipazione di un nostro formatore.

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Corsi E-learning da remoto

Acquistando il corso on-line, e seguilo quando vuoi e dove vuoi. 

Durata del corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e verifica delle competenze

La formazione è di 32 ore
ed è uguale per tutti i settori produttivi.

Formazione specifica

La formazione è di 32 ore è uguale per tutti i settori produttivi. Il corso è specifico per i rischi presenti nella singola azienda e rispettive misure di prevenzione e protezione.

Verifica delle competenze

Alla fine del corso RLS è prevista una verifica delle competenze acquisite.

aggiornamenti RLS Quali sono previsti?

È previsto un’aggiornamento RLS periodico obbligatorio annuale.
Almeno 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori.
8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.
La formazione deve inoltre essere ripetuta nel caso in cui vi sia una evoluzione o alla nascita di nuovi rischi.

Corsi di formazione e-learning

Se hai poco tempo a disposizione per la formazione i corsi e-learning di Area 81, per il rappresentante lavoratori sicurezza RLS, sono la soluzione ideale per te! Potrai seguire le video-lezioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Non preoccuparti, se avrai dubbi o bisogno di assistenza, il nostro team di esperti sarà sempre al tuo fianco.

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Formazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

€ 300,00

Evita le sanzioni amministrative

Aggiornamento formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 4 ore

€ 65,00

Evita le sanzioni amministrative

Aggiornamento formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 8 ore

€ 130,00

Evita le sanzioni amministrative

Domande frequenti

La durata dell’incarico del RLS è triennale, salvo diversi casi di contrattazione collettiva.
La risposta breve è no, non sei esente da sanzioni se non hai completato i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. La prenotazione di un corso di formazione non è sufficiente a dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di formazione. La formazione deve essere effettivamente completata e il lavoratore deve essere in possesso dell’attestato di formazione valido.
Ogni corso di formazione ha una sua durata definita per legge. L’aggiornamento va effettuato a scadenza. Noi consideriamo aggiornabili solo formazioni scadute entro 12 mesi; diversamente proponiamo la formazione “ex novo”.
L’RLS in particolare:
  • Può accedere a tutti i luoghi di lavoro, senza limiti, dandone comunicazione almeno 48 ore prima al datore di lavoro;
  • È consultato per la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), la formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti alle emergenze (nomina del responsabile e degli addetti alla prevenzione, al primo soccorso, alla prevenzione antincendio e all’evacuazione in azienda) e del Medico Competente, la realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
  • Riceve i documenti relativi alla valutazione dei rischi aziendali e alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose qualora presenti, agli impianti e macchinari, alle malattie professionali e infortuni possibili nella propria realtà aziendale, oltre all’organizzazione e agli ambienti di lavoro;
  • Propone azioni di prevenzione per verificare e assicurare l’integrità fisica e la salute dei lavoratori;
  • Partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza con Datore di Lavoro, Medico Competente ed RSPP (in aziende con più di 15 lavoratori);
  • Riceve informazioni dai servizi di vigilanza a cui può far ricorso in caso le misure di sicurezza non siano ritenute idonee;
  • Qualora ritenga che le misure di sicurezza nel proprio ambiente di lavoro non siano adeguate, può fare ricorso alle autorità competenti e in occasione della visita di queste ultime sottoporre le proprie osservazioni.
L’espletamento dei compiti dell’RSL avviene all’interno dell’orario lavorativo ed è coperto dalla normale retribuzione. Tra i suoi obblighi c’è il segreto industriale e in materia di processi produttivi e lavorativi di cui viene a conoscenza per il suo ruolo di RLS.

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che deve essere obbligatoriamente nominato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ogni contesto lavorativo, che deve ricevere una adeguata formazione RLS e un aggiornamento RLS annuale. Non può inoltre coincidere con l’RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Il numero di rappresentanti varia in base alle dimensioni dell’azienda. Il Testo Unico definisce quello che è necessariamente il numero minimo che deve essere presente in ogni realtà aziendale. Il datore di lavoro o i sindacati possono però aumentare il numero di RLS necessari in base al singolo contesto produttivo e alle sue specifiche necessità.
I quantitativi minimi sono i seguenti:

  • Fino a 200 lavoratori: 1 RLS
  • Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS
  • Oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS

L’RLS è l’unica figura scelta dagli stessi lavoratori e il datore di lavoro non può esprimersi a riguardo, ma solo prendere atto e rispettare la volontà espressa dai propri dipendenti, comunicando all’Inail la figura designata.

Fino a 15 dipendenti, il rappresentante lavoratori sicurezza è eletto internamente in azienda oppure c’è la possibilità di designarne uno comune a più aziende dello stesso comparto produttivo o territorio di competenza, detto RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto).

Sopra le 15 unità i lavoratori individuano un rappresentante all’interno delle rappresentazioni sindacali, se presenti. In caso contrario possono comunque designare un lavoratore all’interno dell’azienda.

La legge prevede l’obbligo di aggiornare i corsi di formazione in materia sicurezza. La periodicità di aggiornamento dipende dalla tipologia di corso.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può coincidere con il Datore di Lavoro. Il RLS può essere nominato tra i lavoratori (successivamente dovrà essere formato), oppure può essere eletto a livello territoriale (RLST).

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